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Numero Verde CAF COLDIRETTI: 800730730

 

CAF Coldiretti S.r.l.
Sede legale :
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma
Sede operativa :
Via Nazionale, 172
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Tel 06/69772820-21
Fax 06/69772836
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ISE indicazione situazione econ.

ISE indicazione situazione econ.

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A chi si presenta la dichiarazione sostitutiva unica

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:

  • all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata,
  • al Comune,
  • ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF),
  • alla sede INPS competente per territorio
  • in via telematica direttamente all’Inps tramite il sito internet www.inps.it,  utilizzando il Pin rilasciato dall’Istituto

Il calcolo dell’ISEE non è immediatamente disponibile, è necessario attendere l’acquisizione da parte dell’INPS dei dati non contenuti nel modello ma rilevanti per il calcolo dell’indicatore.

Previste modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell’ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della DSU, l’Inps e l’Anagrafe tributaria.

Il Caf Coldiretti, grazie ad apposita convenzione sottoscritta con l’Inps, assiste gratuitamente i cittadini nelle attività riguardanti la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Presso gli uffici del Caf Coldiretti è possibile avere tutte le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione e la presentazione delle domande agli Enti erogatori.

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Quali sono le prestazioni per le quali viene richiesta l’attestazione ISE/ISEE

Le prestazioni più comuni per le quali viene richiesta l’attestazione ISEE sono:

  • assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
  • assegno di maternità
  • servizi per l’infanzia (asili nido, ecc.)
  • prestazioni scolastiche (libri di testo, mense, borse di studio, ecc.)
  • agevolazioni per le tasse universitarie
  • servizi socio sanitari domiciliari
  • agevolazioni per servizi di pubblica utilità (ad esempio sconti su bollette di luce – bonus energia, riduzione canone telefonico)
  • altre prestazioni economiche assistenziali (ad esempio FSA – Fondo Sostegno Affitti)
  • carta acquisti (social card)

Presso gli uffici del Caf Coldiretti è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per l’accesso alle prestazioni agevolate.

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Informazioni e documenti necessari per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica

Per la compilazione della dichiarazione è necessario, in linea generale, disporre delle informazioni e dei documenti di seguito riportati, relativamente a tutti i componenti il nucleo familiare:

  • codice fiscale e documento d’identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
  • composizione del nucleo familiare che potrà essere autocertificata o desunta dallo stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, alla data della presentazione della DSU. Fanno parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge iscritto all’AIRE e i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugati e senza figli
  • extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno
  • contratto di affitto registrato (in caso di residenza in abitazione in locazione)
  • targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto di ciascun componente il nucleo familiare
  • redditi del secondo anno precedente la presentazione della DSU (per le DSU presentate nel 2015 il reddito di riferimento è quello del 2013) premesso che le principali informazioni reddituali sono fornite al “sistema informativo dell’ISEE” direttamente dall’Agenzia delle entrate e pertanto non devono essere fornite, i documenti da acquisire sono:
  • modello 730 e/o modello unico oppure, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, modello CUD (attualmente Certificazione Unica dei Redditi) rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico
  • modello IRAP per gli imprenditori agricoli tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA
  • certificazioni e/o altra documentazione attestante: redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (ad esempio lavori socialmente utili in regime agevolato assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro, sempre che non abbiano concorso a determinare il reddito complessivo
  • redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti previdenziali, assistenziali erogati dall’INPS (ad esempio: somme corrisposte per borse di studio, assegni di studio e attività di ricerca esente)
  • trattamenti previdenziali, assistenziali e indennità non erogati dall’INPS
  • redditi di lavoro dipendente prodotti e tassati esclusivamente all’estero
  • reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dei componenti iscritti all’AIRE
  • assegni di mantenimento percepiti per i figli e assegni di mantenimento corrisposti per coniuge e figli
  • patrimonio mobiliare al 31/12 dell’anno precedente la presentazione della DSU (per le DSU presentate nel 2015 il patrimonio mobiliare è quello del 2014): documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all’estero relativa a:
  • depositi e conti correnti bancari e postali
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri
  • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate
  • partecipazioni azionarie in società non quotate
  • masse patrimoniali
  • contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
  • il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata
  • dati dell’operatore  finanziario (identificativo rapporto, codice fiscale)
  • giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
  • patrimonio immobiliare al 31/12dell’anno precedente la presentazione della DSU (per le DSU presentate nel 2015 il valore del patrimonio immobiliare di riferimento è quello del 2014)
  • certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati o altra documentazione dalla quale è possibile desumere le rendite catastali (atti di compravendita, successione, etc.)
  • documentazione dalla quale è possibile rilevare i valori medi venali in comune commercio per il calcolo del valore delle aree fabbricabili
  • documentazione dalla quale è possibile ricavare la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione di immobili
  • presenza nel nucleo di disabili: qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza, alla data della presentazione della DSU, è necessaria la seguente documentazione
  • certificazione attestante la condizione di disagio dalla quale è possibile desumere la denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, il numero del documento e la data di rilascio
  • eventuale retta versata per l’ospitalità alberghiera (per le prestazioni socio sanitarie in ambiente residenziale) riferita all’anno solare precedente alla presentazione della DSU
  • documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto di servizi alla persona (assistenza personale, esclusivamente acquisita mediante contratto con enti fornitori escludendo le somme sostenute per le badanti, collaboratori domestici contrattualizzati in modo diretto poiché è rilevato dall’INPS dai propri archivi), riferita all’anno solare precedente alla presentazione della DSU
  • in presenza di specifiche situazioni è prevista una composizione del nucleo familiare diversa da quello standard che può richiedere, così come indicato nelle note di seguito riportate, l’integrazione della suddetta documentazione con altri dati /informazioni (ad esempio, i dati del coniuge non coniugato e non convivente che ha riconosciuto il figlio, dati dei figli non conviventi, dati dei genitori non conviventi, numero di protocollo della DSU eventualmente presentata da questi soggetti)
  • per le prestazioni socio-sanitarie richieste da disabili maggiorenni è possibile scegliere un nucleo familiare “ristretto” rispetto a quello ordinario
  • per le prestazioni socio-sanitarie un nucleo familiare “ristretto” rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti (se il figlio è affetto da disabilità o nel nucleo sono presenti persone con disabilità, quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici). Inoltre, per queste prestazioni le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante se effettuate nei tempi e nei casi espressamente previsti
  • anche per le prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca si ha la facoltà di dichiarare un nucleo “ristretto” rispetto a quello ordinario
  • per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (agevolazione tasse universitarie) e prestazioni rivolte a minorenni (esenzione/riduzione retta asilo o tariffa mensa scolastica), il genitore non convivente nel nucleo familiare, che abbia riconosciuto il figlio, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione (come componente attratta) salvo i seguenti casi:
  • a)  è coniugato con persona diversa dall’altro genitore
  • b)  risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore
  • c)  è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio     beneficiario della prestazione
  • d)  il genitore è escluso dalla potestà sui figli o  soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  • e)  è stata accertata dalle amministrazioni competenti la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici
  • nei casi a) e B) l’ISEE deve essere integrata da una componente aggiuntiva
  • per le prestazioni per il diritto allo studio universitario
  • lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, è autonomo quando si trova in entrambe le condizioni:
  • a)  residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo familiare
  • b) presenta un’adeguata capacità di reddito
  • nel caso in cui lo studente non sia autonomo è necessario integrare le informazioni dello stesso con i dati del nucleo dei suoi genitori, distinguendo il caso in cui i genitori sono coniugati o conviventi tra loro da quello in cui i due genitori non sono coniugati né tra loro conviventi